Circolare 199

Circolare n. 199 del 22/05/2024

Circolare n. 199 Incompatibilità dei commissari Esami conclusivi del I ciclo

Pasquale Trivisonne

Dirigente Scolastico

Circolare n. 199

 

Al Personale Docente Classi III Sec. I Grado

Al Direttore SGA

Al sito web

 

Oggetto: Incompatibilità dei commissari Esami conclusivi del I ciclo.

 

In merito ad eventuali situazioni di incompatibilità rigurdanti i commissari degli esami di stato conclusivi del I Ciclo di istruzione si trasmettono le seguenti istruzioni.

Nella riunione preliminare il Presidente deve procedere alla verifica di eventuali incompatibilità, chiedendo a tutti i commissari la sottoscrizione di due dichiarazioni:

 

  • di non aver istruito privatamente alcun candidato interno o esterno;

 

  • di non essere legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado con alcuno di essi, né di avere rapporti di coniugio con uno degli stessi (si veda nel merito l’allegato 1 riguardante i gradi di parentela).

 

Nel caso in cui sussistano vincoli di parentela, i commissari hanno l’obbligo di dichiararlo su un apposito modulo che sarà distribuito in sede di preliminare

Nel caso in cui il docente per il quale sussistano vincoli di parentela sia coinvolto nelle prove scritte, questi deve astenersi dalla proposta e dal sorteggio delle tracce, dalla discussione e dal voto, dalla somministrazione delle prove riguardante il candidato stesso (art.11, comma 1, D.P.R. 487/1994; art.508, comma 5, T.U. 297/1994; art.75, R.D. 653/1925).

Qualora il commissario abbia vincoli di parentela con candidati di classi dove non presta servizio, deve astenersi dalla proposta e dal sorteggio delle tracce, ma può essere presente durante la somministrazione delle prove nella propria classe.

Per quanto riguarda il colloquio, si può verificare il caso in cui il docente esaminatore, avendo tra i candidati un parente o affine, debba essere sostituito limitatamente al colloquio da un docente della stessa disciplina già presente nella commissione. A quest’ultimo compete conseguentemente anche la correzione di un’eventuale prova scritta così come la valutazione finale dell’alunno. Nel caso in cui non vi sia la disponibilità di un docente in funzione di sostituto, si procede alla nomina di un supplente.

Nel caso in cui un docente abbia preparato privatamente un candidato, si procede in modo analogo a quanto esposto in relazione ai vincoli di parentela/affinità. Tale vincolo trova esplicita declinazione nel Regio Decreto 653 del 1925, all’art. 75.

Il Presidente deve richiamare l’attenzione a far formulare, se si presenta il caso, la dichiarazione di aver preparato privatamente un candidato. Infatti, se un commissario dovesse esaminare un candidato da lui preparato, il relativo esame sarebbe dichiarato nullo a tutti gli effetti. Il provvedimento di nullità sarà adottato dal Dirigente scolastico (art. 95 R.D. 653/1925).

 

 

Lucera, 30/05/2022

 

Il Dirigente Scolastico

Pasquale  Trivisonne

(Firma autografa sostituita a mezzo           stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2, del  D.Lgs n. 39/93)

 

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