Circolare 124

Circolare n. 124 del 09/02/2024

Circolare n. 124 del 09/02/2024 Decreto Caivano

Pasquale Trivisonne

Dirigente Scolastico

Circolare n. 124

 

Al personale docente

Ai genitori degli alunni

Scuola Primaria

Scuola Sec. I grado

Al sito web

 

Oggetto: Decreto Caivano.

 

Si comunica che il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l’8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano e la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell’attivazione dell’ANIST.

L’Ufficio didattica cura la trasmissione al Sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, regolarmente iscritti presso le proprie Istituzioni Scolastiche; i docenti e l’ufficio didattica verificano la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell’istruttoria dei docenti e dell’Ufficio Didattica, avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. In caso di violazione dell’obbligo di istruzione, il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non lo faccia frequentare entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell’obbligo

La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, già ammonito dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificarle tempestivamente.

I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e seguiranno le indicazioni della circolare n. 19 del 21/09/2023.

In calce il link del Decreto Caivano.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/11/14/23A06292/sg

 

F.to Il Dirigente scolastico
Pasquale Trivisonne

Circolare n. 124 Decreto Caivano